Bancatotta fraudolenta…

cos’è e cosa bisogna sapere…

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (GU n.81 del 06-04-1942)

Bancatotta fraudolenta o semplice?

La bancarotta è un reato contemplato dalla legge fallimentare (Regio Decreto del 16/03/1942 n. 267).

Il reato consiste nel comportamento dell’imprenditore che sperperando o distruggendo i beni aziendali non è più in grado di ottemperare agli obblighi assunti con i propri creditori. I creditori dell’imprenditore possono essere i fornitori, le banche, il fisco, i titolari di obbligazioni, i dipendenti a cui l’azienda deve lo stipendio.

Cosa vuol dire andare in bancarotta?

Vuol dire essere insolventi. L’insolvenza dell’imprenditore dichiarato fallito può essere semplice o fraudolenta, cioè colposa o dolosa, in base alla minore o maggiore gravità e intenzionalità dei fatti che l’hanno determinata.

Bancarotta fraudolenta o semplice?

Bancarotta fraudolenta

La bancarotta fraudolenta è un reato proprio, quindi può commetterlo solo l’imprenditore o l’amministratore di una società. Tuttavia, se nel processo criminoso si inserisce un terzo soggetto (anche del tutto estraneo all’azienda) che contribuisce alle conseguenze dell’evento, allora il terzo è accusato di concorso in bancarotta fraudolenta.

Ad esempio, è accusato di concorso in bancarotta il consulente fiscale che “aiuta” l’imprenditore nell’atto di occultare o dissipare i beni aziendali (Cassazione penale, sezione V, sentenza n. 8349/2016).

La bancarotta fraudolenta è un reato grave, perchè avviene quando l’imprenditore sperpera il denaro consapevolmente e volutamente. Il reato è punito dall’articolo 216 del codice penale (Legge fallimentare).

La bancarotta fraudolenta è un reato che avviene così: un imprenditore riceve crediti da degli investitori e garantisce questi crediti con i beni aziendali. Ecco perché i creditori si sono fidati: perché l’azienda ha, supponiamo, immobili, macchinari o altri beni su cui eventualmente rivalersi in caso di insolvenza dell’azienda.

Se l’imprenditore non paga i crediti e non solo non li paga, ma sperpera o distrugge consapevolmente e volontariamente i beni aziendali che facevano da garanzia commette bancarotta fraudolenta.

Occorre distinguere fra le diverse tipologie di bancarotta fraudolenta:

Quando l’imprenditore sperpera o dissimula i beni aziendali.

Quando l’imprenditore distrugge o manomette le scritture contabili.

Quando l’imprenditore paga prima alcuni creditori rispetto ad altri, simulando diritti di prelazione inesistenti.

Cosa si rischia

Il codice penale prevede anni di carcere e conseguenze diverse a seconda della gravità degli atti commessi:

Reclusione da 1 fino ad un massimo di 5 anni in caso di bancarotta patrimoniale o documentale;

Reclusione da 3 fino ad un massimo di 10 anni in caso di bancarotta preferenziale.

Oltre alla pena base che prevede la reclusione, in tutti i casi di bancarotta fraudolenta, è prevista la seguente pena accessoria: l’impossibilità ad aprire impresa commerciale o assumere cariche direttive presso imprese per 10 anni.

Prescrizione: anni e decorrenza

Il termine di prescrizione previsto per il reato di bancarotta fraudolenta è di 10 anni.Il termine di prescrizione di 10 anni, decorre dal momento in cui viene dichiarata la sentenza di fallimento.

Bancarotta semplice

La bancarotta semplice è un reato meno grave rispetto alla fraudolenta. (Articolo 217 del Codice Penale, Legge fallimentare).

Avviene quando l’imprenditore utilizza il denaro aziendale in modo poco coscienzioso, in operazioni palesemente imprudenti; oppure usa il denaro per spese personali o familiari.

Quindi, a differenza della fraudolenta, sebbene non ci sia un atto di distruzione o sperpero conclamato dei beni, c’è comunque una grave e manifesta avventatezza che di fatto porta all’insolvenza dell’impresa. La bancarotta semplice è punita penalmente con la reclusione fino a 2 anni.

Il patteggiamento

Il patteggiamento è una procedura prevista dall’articolo 444 e ss. del c.p.p.

E’ un compromesso, un’intesa raggiunta tra imputato, PM (Pubblico Ministero) e Giudice, con cui l’imputato rinuncia alla causa, al dibattito e a dimostrare la propria innocenza, e in cambio di ciò ottiene uno sconto della pena.

Si può chiedere anche in caso di bancarotta fraudolenta.

Vantaggi

Inapplicabilità delle pene accessorie

  • Il soggetto può aprire impresa o assumere cariche direttive anche prima dei 10 anni (art. 445 c.p.p.);

Annullamento spese processuali

  • Esonero dal pagamento delle spese processuali;

Divieto del P.M. di appellarsi

  • Il P.M. che ha dato il suo consenso al patteggiamento, una volta che il giudice emette sentenza non può appellarsi;

Riduzioni pena e sconto pecuniario

  • Sconto della pena detentiva (fino a 1/3);
  • Sconto della pena pecuniaria (fino a 1/3);

Riconoscimento del compenso solo all'Avvocato

  • Se la parte lesa si era costituita parte civile, otterrà solo il risarcimento dei costi legati al compenso dell’avvocato. Per ottenere altro risarcimento dovrà avviare una nuova causa civile;

Divieto dei dibattiti pubblici

  • Se l’imputato la chiede subito, evita dibattiti pubblici, non potranno accedere alla camera del giudizio neanche i giornalisti;

Processo in tempi brevi

  • Si evita un lungo processo e quindi una maggiore spesa legale.

Svantaggi

Divieto ad appellarsi in Appello e in Cassazione

  • L’imputato è come se ammettesse la colpa, accettando la condanna definitiva seppur scontata. Non potrà appellarsi nè in Appello che in Cassazione;

Rinuncia ai tempi lunghi del processo: impossibilità di godere di amnistie o depenalizzazioni.

  • L’imputato rinuncia ai lunghi tempi della giustizia italiana: accade infatti non di rado che la prescrizione del reato sopraggiunga prima della sentenza.  Durante questo lungo tempo potrebbe persino intervenire un’amnistia o una depenalizzazione.

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Procedura e tempi del  patteggiamento

L’imputato, tramite il suo legale, avvia con il PM una consultazione al fine di giungere a un accordo, che di solito si raggiunge in tempi brevi, poche settimane. Il tribunale quindi stabilisce la data dell’incontro davanti il GUP/GIP, che decreta la sentenza.